PERITO NAUTICO TIZIANO MENCONI
ISPETTORE UDICER TESSERA N. 00120

Visite di sicurezza
ISPETTORE UDICER TESSERA N. 00120
UDICER
organismo di certificazione
Udicer/Nautitest è Organismo Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano, contraddistinto dal numero internazionale 0966, ed esegue tutte le procedure di verifica e di certificazione per la marcatura CE di unità da diporto e componenti contemplate dalla nuova direttiva 2013/53/UE (e applicazioni residuali della direttiva 94/25/CE – 2003/44/CE) e le certificazioni della qualità della produzione e della qualità totale aziendale. Udicer esegue anche le visite ispettive per il rilascio, rinnovo, convalida del certificato di sicurezza delle imbarcazioni e tutti gli accertamenti previsti dal Codice della Nautica e dal regolamento di attuazione.
Estendere la navigazione da 6 a 12 miglia
UDICER esegue una VISITA OCCASIONALE SPECIALE al fine del rilascio di un’attestazione d’idoneità alla navigazione entro 12 miglia; documento che dovrà essere conservato a bordo in originale ed esibito, nel caso di controllo, agli organi di polizia in mare.
I requisiti tecnici per la navigazione entro 12 miglia, sono stabiliti dal regolamento del nostro Ente. In generale, e fornendo dati a carattere puramente indicativi, l’unità deve risultare idonea dal punto di vista costruttivo (pozzetto autosvuotante, parziale pontatura, ecc.) e dimensionale (lunghezza al galleggiamento non inferiore a 5 m e lunghezza dello scafo non inferiore a 5,5 m); presentare un adeguato bordo libero (non inferiore a 0,45 m a metà scafo) e sufficienti caratteristiche di stabilità.
Visita per determinazione della lunghezza dello scafo
Si tratta di un accertamento relativo alla lunghezza dello scafo LH, che viene misurato secondo la norma armonizzata EN 8666. È, ovviamente, un’operazione di visita diretta alle unità non marcate CE.
In seguito agli accertamenti UDICER rilascia l’attestato che riporta la lunghezza scafo LH misurata.
Certificato di Sicurezza
Il CERTIFICATO DI SICUREZZA attesta la rispondenza dell’imbarcazione da diporto, cioè dell’unità di lunghezza scafo superiore a 10 metri, soggetta ad iscrizione, alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica. In altre parole, alle norme tecniche e amministrative di sicurezza previste dall’attuale legislazione nautica. Il documento viene rilasciato all’atto della prima iscrizione dell’imbarcazione nel R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto).
Visita per sostituzione del motore principale di bordo
Unità marcata CE
La sostituzione del motore di propulsione può essere effettuata solo entro i limiti di potenza massima e peso stabiliti dal fabbricante (della barca) e riportati, unitamente al tipo di motore utilizzabile (entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, a scoppio o Diesel) nella “Dichiarazione di Conformità CE” dell’unità stessa. L’imbarco di un motore di potenza e peso diversi da quelli prestabiliti dal fabbricante, o di diversa tipologia (qualora non prevista dal fabbricante) COMPORTANO UNA RIMARCATURA CE DELL’UNITÀ, del tipo “post-costruzione”, a carico del proprietario dell’unità.
Unità non marcate CE
Le imbarcazioni non marcate CE, possono procedere allo sbarco/imbarco motore, con aumento della potenza motrice “imbarcata” rispetto a quella “sbarcata”, in forza della Dichiarazione d’idoneità rilasciata da UDICER a seguito di VISITA OCCASIONALE SPECIALE.
Visita per accertamento della idoneità di imbarcazione alla navigazione senza alcun limite
L’aumento dei limiti di navigazione delle imbarcazioni (unità iscritte nel R.I.D.), rispetto al dato riportato sulla licenza di navigazione, è possibile solo in seguito a VISITA OCCASIONALE SPECIALE e conseguente rilascio da parte di UDICER, a buon esito della visita, di un’Attestazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di sicurezza.
Rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio
Per le unità in servizio, il “Certificato di idoneità al noleggio” è rilasciato sulla base di una “visita tecnica iniziale” da parte di UDICER.A buon esito della visita il nostro Ente redige una “dichiarazione d’idoneità” diretta al rilascio del “certificato d’idoneità al noleggio” che dovrà essere richiesto all’Ufficio d’iscrizione dell’unità.
La richiesta di visita deve essere trasmessa a UDICER, su modello generale di “richiesta di visita”.
La visita iniziale comprende un’ispezione completa della struttura, dell’apparato motore, del materiale d’armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione, nonché un’ispezione a secco della carena.
Il certificato d’idoneità al noleggio ha una validità di tre anni dal rilascio. Alla scadenza, deve essere rinnovato previa visita periodica da parte di UDICER. La visita è diretta ad accertare che persistano le condizioni esistenti all’atto della visita iniziale.Il rinnovo è valido per tre anni, che decorrono dalla data di rilascio della “dichiarazione d’idoneità” del nostro Ente.
Nel caso in cui un’unità da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità, lo stesso perde di validità e l’armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l’unità a visita occasionale per la sua convalida.
Visita per aumento delle persone trasportabili da unità da diporto
Con riguardo ai natanti (unità non iscritte di lunghezza scafo fino a 10 metri) non marcati CE, l’attuale Regolamento di attuazione del Codice della nautica consente il trasporto di un numero di persone a bordo in rapporto alla lunghezza dell’unità, come da schema:
a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
Per gli altri natanti, il trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato nello schema è possibile solo in seguito a VISITA OCCASIONALE SPECIALE e conseguente rilascio da parte di UDICER, a buon esito della visita, dell’Attestazione d’idoneità.
Per le imbarcazioni, unità iscritte, l’incremento di portata passeggeri, rispetto al dato riportato sulla licenza di navigazione, è possibile solo in seguito a VISITA OCCASIONALE SPECIALE e conseguente rilascio da parte di UDICER, a buon esito della visita, di un’Attestazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di sicurezza.







